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Statuto dell’associazione

 

DENOMINAZIONE -  SEDE -  DURATA

art. 1

È  costituita l’associazione denominata “EGERTHE” ONLUS, il cui nome significa “È  risorto”.  Con questa denominazione si intende indicare la speranza annunciata dalla resurrezione del Crocifisso, quella più  radicale che le comprende tutte; tale resurrezione infatti, quale vittoria dell’amore sulla morte, può  essere considerata come l’antidoto più  potente contro il male in tutte le sue forme, ed è  fonte inesauribile di gioia.

art. 2

L’associazione ha sede in Ostuni presso il convento Sacro Cuore dei Frati Minori alla via Carlo Gallozzi n. 27, con il consenso della Provincia dei Frati Minori di San Giuseppe di Lecce e potrà  istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città  in Italia o in altri Paesi mediante delibera del consiglio direttivo.

art. 3

La durata dell’associazione è  a tempo indeterminato.

OGGETTO

art. 4

L’associazione  “EGERTHE”  è  un’associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.  L’associazione trae la sua ispirazione dal Vangelo e dalla spiritualità  francescana, ed opera per la promozione della Giustizia, della Pace e dell’Integrità  del Creato.

In particolare si propone le seguenti finalità:

  1.  promozione della pace,ivi compresa la scelta della non violenza,il ripudio della guerra;

  2.  attività  di integrazione e formazione alla  ‘convivialità  delle differenze’, ecumenismo, dialogo interreligioso e scambio interculturale;

  3.  rifiuto delle strutture economiche oppressive, e impegno per la realizzazione di modelli alternativi più  giusti perché  a tutti siano garantiti i necessari beni materiali, culturali e spirituali;

  4.  formazione, promozione e tutela dei diritti umani;

  5.  interventi rivolti alla società  civile, alle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali per la realizzazione della pace, dell’equità   economica, dei diritti umani, della democrazia e della liberazione della donna;

  6.   salvaguardia del creato, adozione di nuovi stili di vita improntati alla sobrietà, e di una economia ecologicamente sostenibile;

  7.  assistenza anche attraverso azioni legali a persone in condizione di disagio sociale,  fisico o psichico,  di violenza ed emarginazione;   attenzione a situazioni di bisogno presenti sul territorio;

  8.  accoglienza presso le strutture a disposizione dell’associazione di persone in stato di bisogno, in particolar modo di immigrati in stato di necessità;

  9.  progetti di cooperazione con comunità  appartenenti ai Paesi impoveriti del Sud del mondo;

  10.  attenzione alla cultura e all’arte per il raggiungimento degli scopi sopra indicati;

  11.  iniziative, attività  e progetti di formazione e di aggiornamento del personale scolastico docente e non;

  12.  cura della formazione permanente dei soci rispetto alle finalità  statutarie;

  13.  organizzazione di dibattiti, seminari, mostre, convegni, cineforum, centri di documentazione, pubblicazione di libri e di bollettini, produzione di audiovisivi, organizzazione di proiezione e di trasmissione radiotelevisiva e telematiche;

  14.  l’associazione non svolgerà  attività   diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società  od enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.  L’associazione potrà  anche svolgere qualsiasi altra attività  culturale o ricreativa e potrà  compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

SOCI

art. 5

L’associazione si compone dei soci fondatori,  dai soci ordinari e sostenitori.

Possono diventare soci ordinari e sostenitori tutti coloro che condividono i principi ai quali l’associazione si ispira o le finalità  che si propone di raggiungere:

  1.  i soci fondatori e ordinari si impegnano a versare la quota associativa e a partecipare attivamente alla vita e all’azione dell’associazione secondo le proprie disponibilità  e competenze

  2.  i soci sostenitori si impegnano a versare la quota associativa e sostenere le attività  associative.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni non riconosciute.  Le richieste di ammissione vengono presentate in forma scritta, accettate dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea.  Il direttivo potrà  motivare l’eventuale diniego su richiesta scritta del richiedente.

art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché  le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanati dagli organi dell’associazione.  Si impegnano a contribuire e incrementare le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali,prestando la propria attività  personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività  prestata.

art. 7

La qualità  di socio può  venir meno per recesso volontario, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota sociale annuale con delibera del consiglio direttivo, per decisione del consiglio direttivo qualora siano intervenuti gravi motivi contrastanti con i principi ispiratori dell’associazione.

RISORSE ECONOMICHE

art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è  rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite:

  1.  dalle quote sociali stabilite annualmente dal consiglio direttivo

  2.  dai contributi degli associati, dei sostenitori e di terzi

  3.  dai proventi derivanti da attività  associative

  4.  da entrate derivanti da attività  commerciali e produttive marginali

  5.  da ogni altro contributo ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei i fini dell’associazione.

L’associazione può  inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art 5, comma 2, legge n.  266\1991.

art. 9

L’associazione non distribuirà  neanche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.  Si obbliga ad impiegare gli utili per lo svolgimento delle attività  istituzionali o di quelle direttamente connesse.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

art. 10

L’associazione è  costituito dai seguenti organi:

  1.  assemblea dei soci

  2.  consiglio direttivo

  3.  comitato dei garanti

ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 11

L’assemblea è  costituita da tutti gli iscritti all’associazione.

art. 12

I compiti devoluti all’assemblea sono:

  1.  eleggere i membri del consiglio direttivo

  2.  eleggere i garanti

  3.  esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività   dell’associazione, nonché  discutere e deliberare sulle relazioni dell’attività  sociale

  4.  approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione

  5.  deliberare sulle modifiche dello statuto o sull’eventuale scioglimento dell’associazione

art. 13

L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volte all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.  L’assemblea si riunirà  inoltre ogni qualvolta verrà  convocata dal presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.  La convocazione è  fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo stesso delegata in forma libera e mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno sette giorni prima della data di riunione.  Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.  L’assemblea può  essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

art. 14

Le decisioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza di voti, privilegiando tuttavia il metodo del consenso.  Ogni socio ha diritto a un voto e può  farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.  Non è  ammessa più  di una delega alla stessa persona.  In prima convocazione le delibere sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà  degli associati.  In seconda convocazione sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.  Per modificare l’atto costitutivo, lo statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

art. 15

L’assemblea è  presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in mancanza dal vice-presidente e, in mancanza di entrambi, da un membro del consiglio direttivo designato dall’assemblea.  Le funzioni del segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.  I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 16

Il consiglio direttivo è  costituito da un numero di membri non inferiore a sei.

L’assemblea elegge il consiglio direttivo determinando il numero dei componenti.  I componenti il consiglio direttivo saranno nominati per la prima volta nell’atto costitutivo ed in seguito saranno eletti direttamente dall’Assemblea.

art. 17

Compiti del consiglio direttivo sono:

  1.  eleggere il presidente, il vice-presidente e il segretario-tesoriere,  nominati tra i componenti del consiglio direttivo

  2.  attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali

  3.  assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione

  4.  predisporre il bilancio dell’associazione sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea

  5.  stabilire le quote annuali dovute dai soci

art. 18

Per le deliberazioni del consiglio direttivo è  richiesta la presenza della metà  più  uno dei consiglieri in carica.  Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità  prevale il voto del presidente privilegiando tuttavia il metodo del consenso.  Il consiglio è  convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il consiglio stesso.

art. 19

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni a meno di una mozione di sfiducia approvata dall’assemblea generale straordinaria.  Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l’assemblea provvede alle nuove nomine.

art. 20

Al presidente spettano le seguenti facoltà:

  1.  rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale; in caso di sua assenza o impedimento tali compiti spettano al vice-presidente

  2.  assunzione,  in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al consiglio

  3.  cura dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari

  4.  il corretto svolgimento dell’attività  dell’associazione

art. 21

Al segretario-tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili, di predisporre il bilancio dell’associazione e di tenere tutti gli altri eventuali libri.

art. 21bis

Il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio sociale sarà  sottoposto a revisione da parte di un professionista iscritto all’albo unico dei revisori.

COMITATO DEI GARANTI

art. 22

L’assemblea elegge in occasione della prima adunanza il comitato dei garanti in numero massimo di tre cui demandare la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, e tra gli associati ed il consiglio direttivo, con esclusione di ogni altra giurisdizione.  La decisione del comitato è  inappellabile.  L’organo dura incarica tre anni.

ESERCIZI SOCIALI

art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà  firmato il bilancio che dovrà  essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

SCIOGLIMENTO

art. 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà  essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvato dall’assemblea, sarà  interamente devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità  conformemente alle disposizioni di cui alla legge 662/96.

art. 26

Per tutto quanto non espressamente previsto, nello Statuto e nei regolamenti, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.